IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1991, n. 341; Vista la delibera della facolta' di ingegneria dell'Universita' degli studi di Firenze in data 20 marzo 1992; Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Universita' medesima; Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 23 luglio 1992; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Firenze e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo gli articoli relativi ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria terminanti con l'art. 128 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi ai diplomi universitari in "ingegneria elettronica" e in "ingegneria meccanica", derivanti da trasformazione delle scuole dirette a fini speciali in "tecnico superiore in elettronica" e in "tecnologie tessili": "DIPLOMI UNIVERSITARI Art. 129. - Presso la facolta' di ingegneria sono istituiti i seguenti corsi di diploma universitario, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1991, n. 341: 1) ingegneria elettronica; 2) ingegneria meccanica. I predetti corsi di diploma sono raggruppati in settori, corrispondenti a vaste aree scientifico-culturali e distinti ambiti professionali. Piu' precisamente al settore dell'informazione afferisce il corso di diploma universitario in ingegneria elettronica, ed al settore industriale afferisce il corso di diploma universitario in ingegneria meccanica. L'iscrizione a tali corsi e' regolata in conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sara' stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio della facolta' di ingegneria, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Ciascun corso puo' essere articolato in orientamenti fissati dal consiglio di facolta' all'atto dell'emanazione del regolamento. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di 'diplomato in ingegneria', con la specificazione del corso di diploma seguito. Corsi di laurea e di diploma universitario affini Art. 130. - Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di di- ploma universitario di cui all'art. 129 sono dichiarati mutuamente affini ed affini a tutti i corsi di laurea della facolta' di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX - decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 (Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1989, n. 186). Il criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, e' quello della loro validita' culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del di- ploma di laurea. Conseguentemente la facolta' potra' riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea; la facolta' indichera', inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facolta' indichera', inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere; tale anno di corso, per coloro che siano in possesso di diploma universitario, sara' di regola il terzo. Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, sempre della facolta' di ingegneria, il consiglio di facolta' riconoscera' gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilita' al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indichera' il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini. La facolta', nel riconoscere gli studi del corso di diploma per un proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscera' gli studi completati, in modo che per conseguire il diploma di laurea gli insegnamenti aggiuntivi, a livello di annualita', comprendenti sia i corsi di insegnamento integrativi che gli insegnamenti propri del corso di laurea non siano maggiori di norma rispettivamente di quattro e di quattordici. La facolta' dovra', quindi, formulare i piani degli studi tenendo presente questi vincoli per il proseguimento degli studi. Articolazione del corso degli studi Art. 131. - La durata degli studi dei corsi di diploma universitario in ingegneria e' fissata in tre anni. Ciascuno dei tre anni di corso potra' essere articolato in periodi didattici piu' brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facolta'. Complessivamente l'attivita' didattica comprende almeno 2100 ore, di cui almeno 500 di attivita' pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attivita' di laboratorio potra' anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attivita' di laboratorio e di tirocinio potra' essere svolta all'interno o all'esterno dell'Universita', anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni. L'attivita' di tirocinio, potra' essere ritenuta equivalente dal consiglio di corso di diploma, al massimo a due dei trenta moduli didattici necessari per conseguire il titolo. L'ordinamento didattico e' formulato con riferimento al modulo didattico che comprende un'attivita' didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, ecc.) di almeno 50 ore. Per conseguire il diploma universitario occorre avere superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalita' di esame stabilite dai consigli di facolta'. Le facolta', nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, faranno ricorso a criteri di continuita' e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali ad un numero sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici. L'art. 134 riporta per ciascun corso di diploma universitario il numero dei moduli didattici e le relative aree disciplinari da includere obbligatoriamente nei curricula didattici. La facolta' completera' le indicazioni, fino ad un numero di trenta moduli didattici, per raggiungere definiti obiettivi didattico- formativi. L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potra' essere discusso un eventuale elaborato scritto. Regolamento dei corsi di diploma universitario Art. 132. - I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento in conformita' del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione dei corsi di diploma universitario, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. In particolare, nel regolamento saranno indicati il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici. Nel piano degli studi sara' individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sara' costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. Le denominazioni degli insegnamenti sono quelle riportate nei gruppi della tabella F del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, di cui nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1989, e succes- sive modificazioni. Nel caso in cui il corso di insegnamento e' specifico del diploma e non e' mutuato da un corso di laurea affine, occorre aggiungere alla denominazione dell'insegnamento la sigla D.U. La denominazione di insegnamenti integrati, con moduli didattici appartenenti a diversi gruppi concorsuali, sara' diversa da quelle riportate nei gruppi stessi. Nel regolamento saranno riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perche' uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo. Docenza Art. 133. - La copertura dei moduli didattici attivati e' affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facolta' ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facolta' affine, ovvero per affidamento a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attivita' didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avra' un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unita'. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita' esterne il corso di insegnamento potra' comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalita' previste dallo statuto. Formulazione dei curricula Art. 134. - I curricula dei diplomi universitari sono formulati con riferimento al modulo didattico. Nelle tabelle che seguono sono riportati il, o i, gruppi di discipline con il relativo numero di moduli didattici; quando necessario, e' anche riportata una precisazione sui contenuti scientifico-professionali. Nella tabella A sono indicati i moduli didattici che concorrono a costituire gli insegnamenti comuni a tutti i diplomi di ingegneria; nella tabella B i moduli didattici caratterizzanti i tre settori dell'ingegneria (civile, dell'informazione, industriale); nella tabella C gli ulteriori moduli didattici specifici dei singoli corsi di diploma.