IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato
con   regio   decreto   14   ottobre  1926,  n.  2406,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1991, n. 341;
  Vista  la  delibera  della  facolta' di ingegneria dell'Universita'
degli studi di Firenze in data 20 marzo 1992;
  Viste le delibere del consiglio di  amministrazione  e  del  senato
accademico dell'Universita' medesima;
  Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso
nella seduta del 23 luglio 1992;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' di Firenze e' ulteriormente modificato
come appresso:
  Dopo gli articoli relativi ai corsi di  laurea  della  facolta'  di
ingegneria  terminanti  con l'art. 128 sono inseriti i seguenti nuovi
articoli relativi ai diplomi universitari in "ingegneria elettronica"
e in "ingegneria meccanica", derivanti da trasformazione delle scuole
dirette a fini speciali in "tecnico superiore in  elettronica"  e  in
"tecnologie tessili":
                        "DIPLOMI UNIVERSITARI
  Art.  129.  -  Presso  la  facolta'  di ingegneria sono istituiti i
seguenti corsi di diploma universitario,  di  cui  all'art.  2  della
legge 19 novembre 1991, n. 341:
   1) ingegneria elettronica;
   2) ingegneria meccanica.
  I   predetti   corsi   di  diploma  sono  raggruppati  in  settori,
corrispondenti a vaste aree scientifico-culturali e  distinti  ambiti
professionali.   Piu'   precisamente   al  settore  dell'informazione
afferisce  il  corso   di   diploma   universitario   in   ingegneria
elettronica,  ed al settore industriale afferisce il corso di diploma
universitario in ingegneria meccanica.
  L'iscrizione a tali corsi e' regolata in conformita' alle leggi  di
accesso agli studi universitari.
  Il  numero  degli  iscritti  sara' stabilito annualmente dal senato
accademico, sentito il consiglio della  facolta'  di  ingegneria,  in
base  ai  criteri  generali  fissati  dal Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9,  comma
4, della legge n. 341/1990.
  Ciascun  corso  puo'  essere articolato in orientamenti fissati dal
consiglio di facolta' all'atto dell'emanazione del regolamento.
  Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di  'diplomato
in ingegneria', con la specificazione del corso di diploma seguito.
          Corsi di laurea e di diploma universitario affini
  Art.  130.  -  Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di di-
ploma universitario di cui all'art. 129  sono  dichiarati  mutuamente
affini  ed  affini  a  tutti  i  corsi  di  laurea  della facolta' di
ingegneria di cui  all'art.  1  della  tabella  XXIX  -  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  20  maggio 1989 (Gazzetta Ufficiale 10
agosto 1989, n. 186).
  Il criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti, seguiti
con esito positivo nel corso  di  diploma  universitario,  e'  quello
della   loro   validita'  culturale  (propedeutica  o  professionale)
nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento  del  di-
ploma  di  laurea.  Conseguentemente  la  facolta' potra' riconoscere
tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso
di diploma universitario, indicando le singole  corrispondenze  anche
parziali  con  gli  insegnamenti  del  corso  di  laurea; la facolta'
indichera', inoltre, sia gli insegnamenti integrativi,  appositamente
istituiti  ed  attivati, per completare la formazione per accedere al
corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso  di  laurea
necessari  per  conseguire  il  diploma  di  laurea. Gli insegnamenti
integrativi non sono necessariamente propedeutici  agli  insegnamenti
specifici.
  Il  consiglio  di facolta' indichera', inoltre, l'anno di corso del
corso di laurea cui lo studente si potra'  iscrivere;  tale  anno  di
corso,  per  coloro  che  siano in possesso di diploma universitario,
sara' di regola il terzo.
  Nei trasferimenti degli  studenti  tra  diversi  corsi  di  diploma
universitario  o  da  un  corso  di  laurea  ad  un  corso di diploma
universitario, sempre della facolta' di ingegneria, il  consiglio  di
facolta' riconoscera' gli insegnamenti sempre col criterio della loro
utilita' al fine della formazione necessaria per il conseguimento del
nuovo  titolo  ed  indichera'  il piano degli studi da completare per
conseguire il titolo  e  l'anno  di  corso  cui  lo  studente  potra'
iscriversi.
  I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica
denominazione sono considerati strettamente affini.
  La  facolta', nel riconoscere gli studi del corso di diploma per un
proseguimento nel corso di laurea strettamente  affine,  riconoscera'
gli studi completati, in modo che per conseguire il diploma di laurea
gli  insegnamenti  aggiuntivi,  a livello di annualita', comprendenti
sia i corsi di insegnamento integrativi che gli  insegnamenti  propri
del  corso  di  laurea non siano maggiori di norma rispettivamente di
quattro e di quattordici. La facolta'  dovra',  quindi,  formulare  i
piani   degli   studi   tenendo   presente   questi  vincoli  per  il
proseguimento degli studi.
                 Articolazione del corso degli studi
  Art.  131.  -  La  durata  degli  studi  dei   corsi   di   diploma
universitario in ingegneria e' fissata in tre anni.
  Ciascuno  dei tre anni di corso potra' essere articolato in periodi
didattici piu' brevi, specificandoli nel regolamento didattico  della
facolta'.
  Complessivamente  l'attivita'  didattica comprende almeno 2100 ore,
di  cui  almeno  500  di  attivita'  pratiche  di  laboratorio  o  di
tirocinio.  L'attivita'  di laboratorio potra' anche essere associata
ai diversi corsi di insegnamento. L'attivita'  di  laboratorio  e  di
tirocinio    potra'   essere   svolta   all'interno   o   all'esterno
dell'Universita',  anche  in relazione ad un elaborato finale, presso
qualificate istituzioni italiane o straniere con le  quali  si  siano
stipulate  apposite  convenzioni.  L'attivita'  di  tirocinio, potra'
essere ritenuta equivalente dal consiglio di  corso  di  diploma,  al
massimo a due dei trenta moduli didattici necessari per conseguire il
titolo.
  L'ordinamento  didattico  e'  formulato  con  riferimento al modulo
didattico che comprende un'attivita' didattica complessiva  (lezioni,
esercitazioni,  laboratori, ecc.) di almeno 50 ore. Per conseguire il
diploma universitario  occorre  avere  superato  l'accertamento,  con
esito  positivo,  relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli
studi, con modalita' di esame stabilite dai consigli di facolta'.  Le
facolta',  nello stabilire le prove di valutazione della preparazione
degli studenti,  faranno  ricorso  a  criteri  di  continuita'  e  di
accorpamento  in  modo da limitare il numero degli esami tradizionali
ad un numero sensibilmente inferiore a quello dei  moduli  didattici.
L'art.  134  riporta  per  ciascun  corso di diploma universitario il
numero dei moduli  didattici  e  le  relative  aree  disciplinari  da
includere obbligatoriamente nei curricula didattici.
  La facolta' completera' le indicazioni, fino ad un numero di trenta
moduli  didattici,  per  raggiungere  definiti  obiettivi  didattico-
formativi.
  L'esame  di  diploma  consiste  in  una  discussione  tendente   ad
accertare  la  preparazione di base e professionale del candidato; in
esso potra' essere discusso un eventuale elaborato scritto.
            Regolamento dei corsi di diploma universitario
  Art. 132.  -  I  consigli  delle  competenti  strutture  didattiche
determinano,  con apposito regolamento in conformita' del regolamento
didattico  di  Ateneo,   l'articolazione   dei   corsi   di   diploma
universitario,  in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2,
della legge n. 341/1990.
  In particolare, nel regolamento saranno  indicati  il  piano  degli
studi,  nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di
area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.
  Nel piano degli studi  sara'  individuata  la  denominazione  degli
insegnamenti;  ciascun  insegnamento  sara'  costituito da un singolo
modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni  di  moduli.
Le  denominazioni degli insegnamenti sono quelle riportate nei gruppi
della tabella F del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio
1989, di cui nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1989,  e  succes-
sive  modificazioni.  Nel  caso  in  cui  il corso di insegnamento e'
specifico del diploma e non e' mutuato da un corso di laurea  affine,
occorre aggiungere alla denominazione dell'insegnamento la sigla D.U.
La  denominazione  di  insegnamenti  integrati,  con moduli didattici
appartenenti a diversi gruppi concorsuali, sara'  diversa  da  quelle
riportate nei gruppi stessi.
  Nel regolamento saranno riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti
positivamente  superati,  perche' uno studente possa iscriversi ad un
anno di corso successivo.
                               Docenza
  Art. 133. - La copertura dei moduli didattici attivati e' affidata,
nel rispetto delle  leggi  vigenti,  dal  consiglio  di  facolta'  ai
professori  di  ruolo  dello  stesso  gruppo disciplinare o di gruppo
ritenuto dalla facolta' affine, ovvero per affidamento  a  professore
di   ruolo  o  ricercatore  confermato.  Per  realizzare  un'efficace
attivita'  didattica,  con  adeguata  assistenza  agli  studenti,  la
singola  classe  di insegnamento avra' un numero di studenti iscritti
non superiore, di norma, alle cento unita'.
  Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze  e  professionalita'
esterne  il  corso  di  insegnamento  potra'  comprendere  moduli  da
affidare a professori a contratto, con le  modalita'  previste  dallo
statuto.
                     Formulazione dei curricula
 Art.  134. - I curricula dei diplomi universitari sono formulati con
riferimento al modulo  didattico.  Nelle  tabelle  che  seguono  sono
riportati  il,  o  i,  gruppi di discipline con il relativo numero di
moduli  didattici;  quando  necessario,  e'   anche   riportata   una
precisazione sui contenuti scientifico-professionali.
  Nella  tabella  A sono indicati i moduli didattici che concorrono a
costituire gli insegnamenti comuni a tutti i diplomi  di  ingegneria;
nella  tabella  B  i  moduli  didattici caratterizzanti i tre settori
dell'ingegneria  (civile,  dell'informazione,   industriale);   nella
tabella  C gli ulteriori moduli didattici specifici dei singoli corsi
di diploma.